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Sez. U, Sentenza n. 307 del 20/01/1989 (Rv. 461468 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROPONIBILITÀ DELLA AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO D'IMPOSTA COMPLEMENTARE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE IN PENDENZA DI RICORSO DAVANTI A DETTE COMMISSIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461468-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROPONIBILITÀ DELLA AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO D'IMPOSTA COMPLEMENTARE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE IN PENDENZA DI RICORSO DAVANTI A DETTE COMMISSIONI - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella disciplina del contenzioso tributario previgente alla riforma introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la proponibilità dell'Azione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, al fine di contestare la legittimità della iscrizione al ruolo di imposta complementare, presuppone che in proposito sia intervenuta una pronuncia definitiva della commissione tributaria (art. 22 del R.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639 e 188 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645) e, pertanto, deve essere negata in pendenza di ricorso davanti a dette commissioni, restando esclusa la facoltà del contribuente di abbandonare il ricorso stesso per adire il giudice ordinario. (V 184/71, mass n 349576).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 188 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)