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Sez. 1, Sentenza n. 184 del 26/01/1971 (Rv. 349576 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - MANCANZA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA DELLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - CONSEGUENZE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349576-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - MANCANZA DI UNA DECISIONE DEFINITIVA DELLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - CONSEGUENZE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - SUSSISTENZA.*

In materia di imposte dirette il giudizio davanti all'autorita giudiziaria ordinaria puo, a norma dell'art 22 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, essere proposto e svolgersi solo quando la decisione emessa dalla commissione distrettuale o provinciale delle imposte sia divenuta definitiva, e non sia percio, come tale, suscettibile di impugnazione per l'inutile decorso dell'apposito termine. Pertanto la Mancanza di una decisione definitiva delle commissioni tributarie, anche di primo grado, importa il temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevabile anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. (Conf 354'68' 2262'66' 987'64' 861'60' 1602'59' 3555'54' 1358'46).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)