Sez. 1, Sentenza n. 565 del 01/03/1973 (Rv. 362621 - 01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - DISCIPLINA CONVENZIONALE - EFFICACIA IMMEDIATA DEL RECESSO- LICEITA.*
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - DISCIPLINA CONVENZIONALE - EFFICACIA IMMEDIATA DEL RECESSO- LICEITA.*
L'art 1845, terzo comma, cod civ, concernente il recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato contiene un esplicito rinvio alla volonta delle parti a proposito della durata del preavviso, e in tale spazio lasciato alla privata autonomia non trova alcun ostacolo logico o giuridico la previsione dispositiva dell'esonero del recedente dalla concessione di qualsiasi termine e dell'operativita immediata del recesso comunicato alla controparte. (V 1333/71, mass n 351539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)