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Sez. 1, Sentenza n. 565 del 01/03/1973 (Rv. 362621 - 01)

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - DISCIPLINA CONVENZIONALE - EFFICACIA IMMEDIATA DEL RECESSO- LICEITA.*
Stato
decisa il 1973-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362621-01

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - DISCIPLINA CONVENZIONALE - EFFICACIA IMMEDIATA DEL RECESSO- LICEITA.*

L'art 1845, terzo comma, cod civ, concernente il recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato contiene un esplicito rinvio alla volonta delle parti a proposito della durata del preavviso, e in tale spazio lasciato alla privata autonomia non trova alcun ostacolo logico o giuridico la previsione dispositiva dell'esonero del recedente dalla concessione di qualsiasi termine e dell'operativita immediata del recesso comunicato alla controparte. (V 1333/71, mass n 351539).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)