diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1333 del 11/05/1971 (Rv. 351539 - 01)

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - RECESSO DAL CONTRATTO - EFFETTI - RESTITUZIONE DELLE SOMME UTILIZZATE - TERMINE DI PREAVVISO - NATURA DI CONDIZIONE DELL'AZIONE - MATURAZIONE DEL TERMINE - AL TEMPO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351539-01

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - RECESSO DAL CONTRATTO - EFFETTI - RESTITUZIONE DELLE SOMME UTILIZZATE - TERMINE DI PREAVVISO - NATURA DI CONDIZIONE DELL'AZIONE - MATURAZIONE DEL TERMINE - AL TEMPO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*

L'art 1845 cod civ sul recesso della banca dal contratto di apertura di credito, e rivolto soltanto a contemperare gli interessi delle parti contraenti, collegando al suddetto recesso l'immediato effetto sospensivo dell'ulteriore utilizzazione del credito, ma accordando, nel contempo, all'obbligato un termine per la restituzione delle somme utilizzate. Trattasi di interessi squisitamente privati, la cui disciplina, per quanto attiene sia all'obbligatorieta del termine di preavviso sia ad ogni altra condizione inerente all'esigibilita della prestazione, prevede esclusivamente condizioni dell'Azione e non anche presupposti processuali, i quali sono caratterizzati dal loro riferimento al profilo pubblicistico del processo e dall'essere regolati dalla legge processuale. Pertanto, non e necessario che il decorso del cennato termine di preavviso, in quanto condizione dell'Azione della banca rivolta alla restituzione delle somme utilizzate dall'accreditato e dei relativi accessori, si sia gia maturato al momento della proposizione della domanda, essendo, invece, sufficiente che esso si sia verificato al momento della decisione. (V 4052'69, mass n 344572).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)