Sez. 3, Sentenza n. 16086 del 09/11/1990 Ud. (dep. 05/12/1990) Rv. 185962 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Il vizio di travisamento del fatto ricorre soltanto quando sussiste una divergenza assoluta e percepibile al primo esame tra la ricostruzione del fatto nei suoi termini fondamentali rilevanti e gli elementi di prova assunti, nonché allorquando vi sia tra gli uni e gli altri palese contraddittorietà, ovvero allorquando sia omessa la considerazione di taluni dati probatori di indiscutibile valore. Non si ha travisamento allorché il giudice di merito - interpretando, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, le risultanze processuali - accetti come corrispondente a verità obiettiva l'una invece che l'altra delle descrizioni del fatto prospettate, senza incorrere in vizi logici nell'esporre le ragioni della scelta. (Conf mass n 184810).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)