Sez. 1, Sentenza n. 9833 del 11/06/1990 Ud. (dep. 07/07/1990) Rv. 184810 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - PRESUPPOSTI - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - PRESUPPOSTI - CONDIZIONI.*
Il travisamento di fatto, che può inficiare di nullità una sentenza, ex art. 475 n. 3 cod. proc. pen., in quanto ne vizia i presupposti logici, deve inerire ad elementi di decisivo rilievo ed, inoltre, per potere essere valutato in Sede di legittimità, deve consistere nel dare per scontato un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie o nel denegare la sussistenza di elementi pacificamente acquisiti al compendio probatorio. Ne deriva che non è ravvisabile alcun travisamento dei fatti nella valutazione delle prove, da parte del giudice di merito, che si traduce in una motivata specificazione di diniego in ordine a determinate circostanze affermate dall'imputato in senso contrario. (Conf mass n 157550; (Conf mass n 158905; (Conf mass n 159370; (Conf mass n 160674; (Conf mass n 161469).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)