Sez. 3, Sentenza n. 12265 del 27/05/2009 (Rv. 608283 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Nuovo codice di rito penale - Possibilità per il giudice civile di autonomo accertamento dei fatti senza vincoli derivanti dall'accertamento in sede penale - Sussistenza - Fattispecie in tema di risarcimento dei danni per sequestro di discoteca da parte della polizia giudiziaria.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE
Il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ha la facoltà di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale. (La S.C., in ossequio a detto principio, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, la quale, nell'accogliere solo parzialmente la richiesta di risarcimento dei danni patiti dal gestore di una discoteca in seguito al sequestro penale della stessa operato dalla polizia giudiziaria nell'ambito di un indagine terminata con archiviazione in relazione all'ipotesi contravvenzionale di mancato possesso del certificato prevenzione incendi, aveva osservato che, ai fini dell'esclusione dell'ipotesi di violazione dolosa o colposa dei doveri di ufficio da parte delle forze dell'ordine procedenti al sequestro e, quindi, del rigetto della richiesta risarcitoria, è sufficiente che la notizia di reato in virtù della quale si sia proceduto appaia, come nella specie, plausibile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 26/07/1965 num. 966 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)