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Sez. 3, Sentenza n. 11483 del 21/06/2004 (Rv. 573768 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Utilizzabilità da parte del giudice civile nella formazione del proprio convincimento - Ammissibilità - Valutazione autonoma di tali prove da parte del giudice civile - Necessità -Nuovo codice di rito penale - Possibilità per il giudice civile di autonomo accertamento dei fatti senza vincoli derivanti dall'accertamento in sede penale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573768-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

La possibilità per il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice nella possibilità di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 654, Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)