diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 24722 del 04/12/2015 (Rv. 638145 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Giudizi di impugnazione dello stato passivo - Ricorso introduttivo - Omessa notificazione al curatore - Inammissibilità - Esclusione - Assegnazione di nuovo termine perentorio ex art. 291 c.p.c. - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638145-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nei giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 l.fall., l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ma implica unicamente l'assegnazione al ricorrente di un nuovo temine perentorio per la notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. Tuttavia, una volta che anche tale secondo termine non sia stato rispettato, il ricorrente non può dolersi nel giudizio di legittimità della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, laddove, sebbene presente in udienza, non abbia chiesto in quella sede la fissazione di un ulteriore termine, giustificando l'omissione della notifica.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)