Sez. 1, Sentenza n. 19018 del 10/09/2014 (Rv. 632067 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Giudizi di impugnazione dello stato passivo - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine assegnato - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Assegnazione di un termine perentorio ex art. 291 cod. proc. civ. - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nei giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 legge fall., l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge nè può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto "ex tunc", il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo temine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)