Sez. 5 - , Ordinanza n. 24671 del 14/09/2021 (Rv. 662175 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Società di persone - Recesso del socio - Costo da liquidazione della cosiddetta “differenza da recesso” - Imputazione - Principio di competenza - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di reddito di impresa, il componente negativo costituito dalla spesa della società di persone relativa alla cosiddetta "differenza da recesso" del socio – spesa non inquadrabile tra quelle relative a più esercizi – deve essere interamente dedotto, in base al principio della "competenza" di cui all'art. 75 (ora 109), comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, nell'esercizio nel quale sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota. Qualora in tale esercizio non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare della stessa spesa, essa dovrà essere dedotta, ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)