Sez. 5, Ordinanza n. 21659 del 01/08/2024 (Rv. 671888-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Termine triennale di decadenza dall'accertamento ex art. 221, par. 3, del codice doganale comunitario - Interruzione per notitia criminis - Decorrenza dalla chiusura del procedimento penale - Notifica di avviso di accertamento in pendenza del processo penale - Impugnazione dell'avviso - Sospensione del termine di decadenza - Nuova decorrenza dalla definizione del giudizio tributario.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Il termine triennale di decadenza dall'accertamento, previsto dall'art. 221, par. 3, del codice doganale comunitario, è interrotto dalla data di presentazione di una notitia criminis e fino alla chiusura del procedimento penale, ai sensi del successivo par. 4 della menzionata disposizione, mentre, quando l'Amministrazione doganale ha notificato un avviso di accertamento in pendenza del processo penale e questo è stato impugnato nell'ambito di un procedimento tributario pendente alla data di definizione del procedimento penale, lo stesso termine resta sospeso fino alla definizione del giudizio tributario, dal quale decorre il nuovo termine di decadenza triennale per l'emissione di un ulteriore avviso di accertamento, sostitutivo di quello annullato per ragioni formali.
Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)