diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1049 del 03/07/1967 Ud. (dep. 12/09/1967) Rv. 105399 - 01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI GIUDIZI - CONNESSIONE SOGGETTIVA - REATO COMMESSO DA UN SOLO SOGGETTO E REATI COMMESSI IN CONCORSO CON ALTRI - RIUNIONE DEI GIUDIZI IN DEROGA ALLA COMPETENZA TERRITORIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105399-01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI GIUDIZI - CONNESSIONE SOGGETTIVA - REATO COMMESSO DA UN SOLO SOGGETTO E REATI COMMESSI IN CONCORSO CON ALTRI - RIUNIONE DEI GIUDIZI IN DEROGA ALLA COMPETENZA TERRITORIALE - ESCLUSIONE.*

La connessione soggettiva non e considerata idonea a determinare lo spostamento di Competenza, quando essa concerna un imputato che deve rispondere di altri reati commessi con terzi e per i quali competente a giudicare e un giudice territorialmente diverso. In tali casi l'unita processuale non garentirebbe la speditezza e la semplificazione del rito, i quali costituiscono i criteri fondamentali dell'istituto della riunione di procedimenti connessi. (V, in genere, sulla riunione di giudizi per motivi di semplice connessione soggettiva, 102854, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 47, Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)