Sez. 1, Sentenza n. 579 del 19/03/1982 Cc. (dep. 21/04/1982) Rv. 153308 - 01
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - CONNESSIONE SOGGETTIVA - SOTTRAZIONE DEGLI ALTRI COIMPUTATI AL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - CONNESSIONE SOGGETTIVA - SOTTRAZIONE DEGLI ALTRI COIMPUTATI AL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE.*
La connessione meramente soggettiva non è idonea a produrre spostamenti di Competenza territoriale, allorché concerne uno o più imputati, contro cui si procede per altri reati commessi in concorso con altre persone e di Competenza di giudici territorialmente diversi. In tal caso, sull'interesse dell'imputato ad una trattazione unitaria del procedimento, prevale l'interesse dei coimputati a non essere sottratti al giudice naturale, secondo le norme ordinarie della Competenza. (V mass n 150911; (V mass n 137225; (V mass n 116264; (V mass n 105399).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 47, Cod. Proc. Pen. art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)