Sez. L, Sentenza n. 5317 del 10/03/2006 (Rv. 590047 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Disciplina sanzionatoria ex art. 9 del r.d.l. n.692 cit. in tema di orario di lavoro - Superamento dei limiti ex artt. 1 - 18 legge n.549 del 1995 e 13 legge n.196 del 1997 o risultanti dalla combinazione della normativa collettiva con la normativa legale - Inapplicabilità - Superamento dei limiti ex artt. 1 e 5 del r.d.l. n.692 del 1923 - Applicabilità "ratione temporis" - Disciplina abrogativa introdotta dal d.lgs. n. 66 del 2003 - Effetti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE
Le disposizioni del regio decreto-legge n.692 del 1923 - secondo cui il rapporto di lavoro deve essere assoggettato ad un duplice limite dell'orario di lavoro, corrispondente ad 8 ore giornaliere e a 48 ore settimanali (art. 1) e, quanto al lavoro straordinario, al duplice limite delle 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali (art.5), - e quelle degli articoli 2, comma 18, legge n. 549 del 1995 e 13 legge n. 196 del 1997 che considerano come straordinario il lavoro eccedente le 40 ore settimanali riguardano esclusivamente la dimensione privatistica del rapporto di lavoro (ai fini dell'applicazione dell'art. 2108, comma primo, cod.civ.), nonché l'obbligazione contributiva del datore di lavoro, e non incidono sui limiti pubblicistici, amministrativamente sanzionati, dell'iniziativa economica del datore di lavoro (artt. 2107 e 2108, terzo comma, cod.civ.) ai quali si riferisce, in particolare, l'art. 9 del regio decreto-legge n.692 cit. Conseguentemente, la disciplina sanzionatoria, posta da tale ultima disposizione, è applicabile non già al superamento dei limiti stabiliti dagli artt. 1-18 della legge n.549 del 1995 e 13 della legge n.196 del 1997 o al superamento dei limiti risultanti dalla combinazione della normativa collettiva con la normativa legale, sibbene esclusivamente al superamento dei limiti posti dagli artt. 1 e 5 del r.d.l. n.692 del 1923. Solo con il d.lgs. n. 66 del 2003 - non applicabile nella specie "ratione temporis" - è stata dettata una disciplina, abrogativa del citato r.d. - legge n. 692, applicabile sia nel rapporto privatistico datore/lavoratore, sia nel rapporto contributivo, sia infine nella delimitazione pubblicistica dell'iniziativa economica.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 9, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)