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Sez. L - , Ordinanza n. 26603 del 09/11/2017 (Rv. 646148 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Disciplina sanzionatoria ex art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Conseguenze - Principio della reviviscenza normativa - Operatività - Disciplina ex r.d.l. n. 692 del 1923 e l. n. 370 del 1934 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646148-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni in materia di orario di lavoro, a seguito della caducazione dell’art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, per effetto della sentenza della Corte Cost. 4 giugno 2014 n. 153, per il principio della cd. reviviscenza normativa, trova applicazione la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923 e 27 della l. n. 370 del 1934, già abrogata dalla disposizione dichiarata incostituzionale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 9, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 18 CORTE COST., Legge 01/03/2002 num. 39 art. 2, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 27, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)