Sez. L, Sentenza n. 2024 del 25/02/1988 (Rv. 457895 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER UN ANNO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO - RIFERIMENTO AI CINQUE ANNI ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - ALTRI REQUISITI - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER UN ANNO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO - RIFERIMENTO AI CINQUE ANNI ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - ALTRI REQUISITI - ESCLUSIONE.*
Il requisito del versamento dei contributi per un anno nell'ultimo quinquennio, fissato dall'art. 9 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218) per il riconoscimento del diritto alla pensione d'Invalidità, va riscontrato con riguardo ai cinque anni antecedenti la presentazione della domanda in Sede amministrativa anche nel caso in cui, per un successivo aggravamento dell'infermità, la decorrenza della pensione debba essere stabilita con riguardo alla data del superamento della soglia invalidante; mentre, a norma dell'art. 18 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, i requisiti che, pur verificandosi dopo la data della domanda, danno egualmente diritto alla corresponsione della pensione con decorrenza dal primo giorno successivo a quello in cui si sono verificati, sono solo quelli dell'età e dell'insorgenza dello stato d'Invalidità (rispettivamente per la pensione di vecchiaia e per quella d'Invalidità) e non già il requisito contributivo, che deve invece sussistere ed essere verificato con esclusivo riferimento al quinquennio precedente la domanda. (V 8051/87, mass n 455754; (V 7626/87, mass n 455535; (V 4101/83, mass n 429055).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)