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Sez. 1, Sentenza n. 4217 del 02/03/2004 (Rv. 570720 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Permesso di soggiorno - Omessa richiesta nel termine prescritto - Limiti - Forza maggiore - Disponibilità di soggetto italiano ad instaurare un rapporto di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Disciplina dei flussi di ingresso - Contrasto.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570720-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'espulsione amministrativa dello straniero ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è disposta quando lo stesso si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che dimostri che l'omessa richiesta sia stata determinata da motivi di forza maggiore, da intendersi come una forza esterna alla volontà del soggetto, alla quale questi non possa resistere, non ravvisabile nella circostanza che un soggetto italiano si sia dichiarato disposto ad instaurare con lo straniero un rapporto di lavoro, circostanza che, anzi, si pone in conflitto con quanto stabilito dal successivo art. 21, a norma del quale l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato deve avvenire nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite dall'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)