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Sez. 1, Sentenza n. 14152 del 14/11/2001 (Rv. 550249 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno - Termine previsto dal T.U. immigrazione per la relativa richiesta - Carattere perentorio - Derogabilità per causa di forza maggiore - Prova - Onere a carico dell'interessato - Genericità dell'impedimento addotto - Inidoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550249-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il termine di otto giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, entro il quale lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno al questore della provincia in cui si trovi, ha carattere perentorio e la sua inosservanza è sanzionata, dal successivo art. 13, secondo comma, lett. b), dello stesso D.Lgs., con l'espulsione amministrativa, a meno che il ritardo nella richiesta sia dipeso da forza maggiore, la cui sussistenza deve essere comprovata dall'interessato in base a circostanze specifiche. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che integrasse il caso di forza maggiore l'impedimento derivante dall'assistenza prestata, da epoca imprecisata ed in forza di un contratto di lavoro, ad una persona anziana e sola).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)