Sez. 5, Sentenza n. 11667 del 24/09/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209263 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Prova - Onere a carico dell'imputato - Sussistenza - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
Ai sensi dell'art. 486, comma primo, cod.proc.pen., la sospensione o il rinvio dell'udienza, per l'assenza dell'imputato, sono subordinati alla sussistenza di una assoluta impossibilità a comparire per un legittimo impedimento. Incombe all'imputato l'onere di offrire la prova piena dell'impedimento che non consente la presenza all'udienza e che contemporaneamente impone il rinvio del dibattimento: il giudice valuta liberamente ed autonomamente se ricorrono le condizioni per ritenere sussistente un tale impedimento. (Nella concreta fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che l'imputato non aveva assolto all'obbligo incombentegli, essendosi limitato a richiedere che fosse la Corte di merito - cui aveva rivolto l'istanza, poi non accolta, di rinvio dell'udienza dibattimentale - ad attivarsi perché accertasse la ricorrenza delle condizioni legittimanti il rinvio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)