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Sez. 6, Sentenza n. 9712 del 06/04/1995 Ud. (dep. 19/09/1995) Rv. 202349 - 01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Dell'imputato | Prova dell'impedimento - Acquisizione - Dovere del giudice di procedervi di ufficio - Esclusione - Onere a carico dell'imputato - Sussistenza - Fattispecie in tema di ricovero ospedaliero.
Stato
decisa il 1995-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202349-01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Dell'imputato

La prova del legittimo impedimento che, ai sensi dell'art. 486, comma terzo, cod. proc. pen., in caso di mancata comparizione dell'imputato alle udienze successive alla prima, impone la sospensione od il rinvio, anche d'ufficio, del dibattimento, deve essere fornita dall'interessato, non essendo configurabile in capo all'organo giudicante alcun obbligo di procedere d'ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente od insufficiente. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la prosecuzione del dibattimento nei confronti di un imputato di cui risultava documentalmente il ricovero in ospedale per malattia, senza che tuttavia la difesa avesse prodotto la certificazione sanitaria indispensabile per la valutazione e per il controllo da parte del giudice di merito della durata e della serietà dell'impedimento a comparire).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)