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Sez. 4, Sentenza n. 1359 del 02/12/2016 Cc. (dep. 12/01/2017) Rv. 268876 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - IN GENERE | Sentenza di estinzione del reato pronunciata dal giudice di pace ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000 - Interesse all'impugnazione della parte civile anche ai soli effetti civili - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268876-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - IN GENERE

In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza cheaveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, qualificata come appello, avverso la sentenza di proscioglimento per condotta riparatoria, pur se non emessa in fase predibattimentale, ma all'esito di una compiuta istruttoria svolta in dibattimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)