Sez. 5, Sentenza n. 40876 del 23/09/2010 Ud. (dep. 18/11/2010) Rv. 248657 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile - Ammissibilità anche agli effetti penali.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile, avverso la sentenza con la quale il giudice di pace dichiari, ex art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, è ammissibile anche agli effetti penali in quanto, in tal caso, il ricorso li coinvolge per definizione in una con quelli civili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)