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Sez. 1, Sentenza n. 6689 del 12/12/1996 Cc. (dep. 04/02/1997) Rv. 206757 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - IN GENERE | Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6 comma primo legge 24 febbraio 1995 n. 45 - Convalida da parte del G.I.P. presso la Pretura Circondariale del provvedimento emesso dal Questore ex art. 6 comma secondo legge 24 febbraio 1995 n. 45 (obbligo di presentarsi all'ufficio di P.S all'orario di inizio di manifestazioni sportive) - Mancata previsione normativa dell'obbligo di sentire l'interessato ai fini di detta convalida - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206757-01

SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art.6 della legge 24 febbraio 1995 n. 45, nella parte in cui non prevede l'obbligo, per il competente G.I.P. presso la Pretura Circondariale, di sentire l'interessato ai fini della convalida del provvedimento del Questore concernente l'obbligo di presentarsi all'ufficio di P.S., all'orario di inizio di determinate manifestazioni sportive, ai sensi del secondo comma del citato art. 6. Ed invero la misura applicata con il detto provvedimento del Questore, non è inquadrabile né tra le misure di prevenzione, né tra quelle coercitive, né tra quelle cautelari, trattandosi, più semplicemente, di un obbligo accessorio e strumentale all'effettiva osservanza del provvedimento contemplato dal primo comma del medesimo art. 6 concernente il divieto, imposto dalla stesso Questore, di accedere agli stadi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Ne consegue che, pur rendendosi necessaria la convalida dell'Autorità Giudiziaria, dato che la misura (obbligo di presentarsi all'ufficio di P.S.) incide sulla libertà personale del destinatario del provvedimento, non perciò la convalida stessa deve essere strutturata in maniera analoga a quella prevista, per i casi di arresto o fermo, dall'art.391 cod. proc. pen., ben potendo il diritto di difesa - il quale può essere dal legislatore disciplinato diversamente in relazione alle varie procedure - trovare piena esplicazione in una fase successiva alla convalida, in sede di impugnazione, come del resto avviene in tema di misure coercitive non precedute da arresto o fermo.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)