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Sez. 1, Sentenza n. 1165 del 21/02/1996 Cc. (dep. 13/05/1996) Rv. 204609 - 01

Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - In genere | Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive - Legge 13 dicembre 1989 n. 401 art. 6 - Previsioni di cui al primo ed al secondo comma - Differenze.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204609-01

Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - In genere

In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche (art. 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401), mentre la previsione di cui al primo comma del citato articolo va configurata come atipica misura interdittiva di competenza dell'autorità di P.S., la previsione invece dell'obbligo di presentarsi all'ufficio di P.S., di cui al secondo comma del medesimo articolo ha carattere accessorio e strumentale, ed è connotato dalla funzione di assicurare la effettiva osservanza del provvedimento del Questore: di talché la prima previsione si risolve in una limitazione della libertà di circolazione; la seconda attinge alla libertà personale del soggetto, con la conseguenza che è prescritta la convalida.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)