Sez. 1, Sentenza n. 4600 del 16/01/2003 Cc. (dep. 30/01/2003) Rv. 223313 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Libertà vigilata - Persistenza della pericolosità in esito a riesame - Prolungamento della misura - Legittimità - Aggravamento in assenza di trasgressione agli obblighi imposti - Illegittimità.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In tema di libertà vigilata, la ritenuta persistenza, in sede di riesame, ai sensi dell'art. 208 cod. pen., della pericolosità del soggetto che vi è sottoposto comporta solo il prolungamento della misura di sicurezza, ma non può determinarne l'aggravamento (nella specie intervenuto con l'assegnazione a una casa di lavoro) in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, tale non potendo qualificarsi né lo stato di latitanza, in sè e per sè considerato - a meno che non abbia influito direttamente sulla regolare esecuzione della misura -, né l'applicazione di una misura di prevenzione, né un'eventuale condanna sopravvenuta, ove essa si riferisca a reati commessi precedentemente all'esecuzione della libertà vigilata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 208 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 231 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)