Sez. 1, Sentenza n. 4717 del 08/11/2013 Cc. (dep. 31/01/2014) Rv. 259022 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Libertà vigilata - Riesame della pericolosità - Trasgressione degli obblighi imposti - Intervenuta condanna anche non definitiva - Sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione ad una casa di lavoro - Possibilità - Condizioni.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In sede di riesame della pericolosità sociale, la sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro, può essere disposta - in quanto riconducibile ad un'ipotesi di trasgressione di obblighi imposti - a seguito di intervenuta condanna, anche non definitiva, del soggetto, a condizione che tale condanna si riferisca a reati commessi durante la effettiva sottoposizione dello stesso alla libertà vigilata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 208 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 231 CORTE COST., Cod. Pen. art. 238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)