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Sez. 5, Sentenza n. 19750 del 04/10/2004 (Rv. 577494 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Presupposto - Valore del bene - Incidenza sulla assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Rilevanza ai soli fini della determinazione della base imponibile - Affermazione - Conseguenze - Area edificabile - Decremento del valore a causa della sua destinazione all'espropriazione - Esenzione dall'imposta - Esclusione - Disciplina dettata dall'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dall'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577494-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell'immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile - e quindi della concreta misura dell'imposta -, con la conseguenza che deve escludersi che un'area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione (nella fattispecie, per la realizzazione di un'area industriale) sia per ciò esente dall'imposta. Tale conclusione riceve conferma dalla disciplina dettata dall'art. 16, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 504 del 1992 - abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi degli artt. 58, comma primo, n. 134, e 59 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificati dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 - e dall'art. 37, comma ottavo, del menzionato d.P.R. n. 327 del 2001, i quali mirano a ristorare il proprietario del pregiudizio a lui derivante nel caso in cui l'imposta versata nei cinque anni precedenti all'espropriazione, conteggiata sul valore venale del bene, sia superiore a quella che sarebbe risultata se fosse stata calcolata sull'indennità di espropriazione effettivamente corrisposta (nè tale disciplina, nella parte in cui non si applica al periodo di tempo antecedente agli ultimi cinque anni rispetto alla data dell'espropriazione, pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 58, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 59, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/12/2002 num. 302 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)