Sez. 5, Sentenza n. 21573 del 15/11/2004 (Rv. 578033 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Area fabbricabile - Nozione, ex art. 2, comma primo, lett. b), del D.Lgs. n. 504 del 1992 - Immediata utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio, con possibilità legale ed effettiva di edificare - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Inserimento in piani regolatori generali - Sufficienza - Esclusione - Inedificabilità per mancanza dei necessari piani attuativi o esistenza di misure di salvaguardia - Assoggettamento dell'area ad imposta - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 2, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - secondo il quale "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità", - deve essere interpretato, anche in conformità al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., nel senso che vanno assoggettate ad imposta le aree che sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio, per le quali, cioè, sussiste la possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia al momento dell'imposizione fiscale. Ne consegue che sono escluse dall'imposta le aree che, pur essendo comprese nel piano regolatore generale, non sono effettivamente suscettibili di edificazione a causa della mancata approvazione dei necessari piani attuativi (particolareggiati o di lottizzazione), ovvero della esistenza di misure di salvaguardia adottate dal Comune.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)