Sez. 1, Sentenza n. 2326 del 12/07/1985 Cc. (dep. 11/09/1985) Rv. 170374 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - PENDENZA DI PIÙ PROCEDIMENTI PENALI O DI PREVENZIONI - PLURALITÀ DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO RELATIVI ALLE STESSE COSE - LEGITTIMITÀ.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - PENDENZA DI PIÙ PROCEDIMENTI PENALI O DI PREVENZIONI - PLURALITÀ DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO RELATIVI ALLE STESSE COSE - LEGITTIMITÀ.*
La pendenza di più procedimenti penali o di prevenzione contro uno stesso imputato o indiziato non è di ostacolo alla concomitante assoggettabilità a sequestro (in Sede penale o in Sede di misure di prevenzione) delle stesse cose pertinenti ai rispettivi reati o manifestazioni di pericolosità sociale, dal momento che la medesima cosa può essere servita per commettere reati diversi ovvero può essere il prodotto, il profitto o il prezzo di attività illecite o "sospette" commesse in più tempi o in più luoghi e, quindi, può essere oggetto di una pluralità di misure coercitive cautelari. Pertanto, devono ritenersi pienamente legittimi due provvedimenti di sequestro degli stessi beni emessi in due distinti procedimenti e non si ha in tal caso conflitto positivo di Competenza tra i due organi giurisdizionali che hanno adottato i provvedimenti stessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 31/05/1975 num. 575 art. 2 ter, Legge 31/05/1975 num. 575 art. 2 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)