Sez. 1, Sentenza n. 3655 del 10/11/1986 Cc. (dep. 28/11/1986) Rv. 174447 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE PER APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA - PROCESSO PENALE PER IL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO - DIVERSITÀ ED AUTONOMIA DEI DUE PROCEDIMENTI - PROVVEDIMENTI CONTEMPORANEI DI COERCIZIONE REALE SUGLI STESSI BENI - SIGNIFICATO DELLA PREVALENZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FATTISPECIE: MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE PER APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA - PROCESSO PENALE PER IL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO - DIVERSITÀ ED AUTONOMIA DEI DUE PROCEDIMENTI - PROVVEDIMENTI CONTEMPORANEI DI COERCIZIONE REALE SUGLI STESSI BENI - SIGNIFICATO DELLA PREVALENZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FATTISPECIE: MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.*
L'art. 24 legge 13 settembre 1982, n. 646 (nuove Disposizioni antimafia), che ha esteso anche al giudice penale, qualora proceda per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui all'art. 416 bis cod. pen., il potere-dovere di adottare provvedimenti coercitivi reali, non ha effettuato alcuna contaminazione tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, che continuano ad essere diversi e, del tutto autonomi, senza che sia configurabile tra di essi alcun rapporto di pregiudizialità. Infatti, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni antimafia), introdotta con l'art. 15 della citata legge n. 646 del 1982 che regola i rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione nel caso in cui le concorrenti coercizioni reali cadano sugli stessi beni, nel disporre che i provvedimenti del giudice penale hanno effetto prevalente "sui provvedimenti emessi dal giudice di prevenzione" ha inteso riferirsi non alla validità intrinseca ed originaria del provvedimento emesso in Sede di prevenzione, bensì all'esecuzione definitiva del solo provvedimento al quale viene attribuita prevalenza, la quale, comunque, non sussiste rispetto a beni non identici (perché sfuggiti alla indagini patrimoniali nel procedimento di prevenzione o perché non soggetti a sequestri da parte del giudice penale). (nella specie, relativa a rigetto di ricorso nel quale si era sostenuto che soltanto al giudice penale spetterebbe applicare le misure previste dalla legge con esclusione di ogni contemporanea Competenza del giudice della prevenzione, la suprema Corte ha affermato che, essendo stata in concreto applicata soltanto una misura di prevenzione personale, tale questione nemmeno era prospettabile, non esistendo alcuna possibilità di contemporanea applicazione delle stesse misure personali da parte del giudice in materia di prevenzione e da parte del giudice penale). (V mass n 170374; (V mass n 168306).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 15 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)