Sez. 1, Sentenza n. 4158 del 07/04/1993 (Rv. 481750 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Sopravvenienze attive | Finanziamento da parte dei soci passato a riserva ordinaria - Natura - Conferimento in conto capitale - Configurabilità - Sopravvenienza attiva - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Sopravvenienze attive
In materia di reddito d'impresa, il finanziamento da parte dei soci passato (con il consenso degli stessi) a riserva ordinaria, comporta la rinuncia al credito verso la società, potendo tale rinuncia essere anche tacita e, quindi, desunta da comportamenti cui abbiano fatto riscontro specifiche collocazioni delle poste in bilancio, e così acquista natura di conferimento in conto capitale con la conseguenza che, per quanto versato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, non può essere considerato sopravvenienza attiva, restando ciò escluso dal disposto dell'art. 55, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, richiamato, per l'applicabilità alle società di capitali, dall'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 55, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)