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Sez. 5, Sentenza n. 24555 del 26/11/2007 (Rv. 601060 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Atti societari - Conferimenti in denaro dei soci - Assoggettamento ad imposta proporzionale - Condizioni - Acquisizione definitiva al patrimonio sociale - Necessità.
Stato
decisa il 2007-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601060-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, intanto può procedersi alla tassazione del conferimento in denaro dei soci in quanto lo stesso sia irrevocabilmente destinato ad essere acquisito al patrimonio della società sia trasformandosi in capitale sociale, in caso di delibera in tal senso, sia rimanendo a costituire un apporto economico liberamente disponibile per i fini sociali; solo in tale caso si giustifica l'immediata esazione dell'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986, essendosi già irrevocabilmente verificato il fenomeno economico che la giustifica. Quando, invece, l'apporto di denaro è provvisorio ed incerto quanto alla sua destinazione finale perchè la sua stabilità è condizionata al prospettato ma non certo aumento di capitale e nessuna variazione del patrimonio della società può dirsi intervenuta, in quanto l'aumento della disponibilità finanziaria è bilanciato dal debito per la restituzione, non può ritenersi ancora stabilizzata quella situazione di aumento di ricchezza disponibile che giustifica la sottoposizione all'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)