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Sez. 6, Sentenza n. 10739 del 09/06/1999 Ud. (dep. 21/09/1999) Rv. 214619 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | In Genere.
Stato
decisa il 1999-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214619-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Il diritto dell'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, a presenziare all'udienza dibattimentale, previsto dall'art.22 delle disposizioni di attuazione del vigente codice di rito, è diritto pienamente disponibile con la conseguenza che ove l'imputato, mediante la rituale notifica della citazione, sia stato messo in grado di esercitarlo spetta allo stesso imputato attivarsi tempestivamente per ottenere la necessaria autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari. Ne consegue che ove l'imputato non abbia avanzato richiesta per ottenere la predetta autorizzazione o non abbia comunque manifestato la volontà di comparire all'udienza, il mancato rilascio della detta autorizzazione o la mancata adozione di altro opportuno provvedimento non determina nullità.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)