Sez. 1, Sentenza n. 5606 del 22/05/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204859 - 01
Giudizio - Dibattimento - In genere | Imputato agli arresti domiciliari - Autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare alla udienza - Rilascio di ufficio di detta autorizzazione da parte della autorità procedente - Obbligo - Esclusione - Richiesta da parte dell'imputato - Necessità - Sussistenza - Conseguenze.
Giudizio - Dibattimento - In genere
L'autorizzazione all'allontanamento dal luogo in cui l'imputato trovasi agli arresti domiciliari per presenziare all'udienza dibattimentale è prevista dall'art. 22 delle disposizioni di attuazione del vigente codice di procedura penale: trattasi di provvedimento volto a rimuovere l'ostacolo, costituito dallo stato di detenzione in regime di arresti domiciliari, all'esercizio del diritto di comparire in udienza, che la legge riconosce all'imputato ed in funzione del quale è previsto l'obbligo inderogabile della rituale citazione. Ne deriva che, trattandosi di diritto pienamente disponibile, una volta che, mediante la rituale notifica della citazione, l'imputato sia stato messo in grado di esercitarlo, spetta all'imputato medesimo attivarsi tempestivamente per ottenere la necessaria autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari, non potendosi, invece, ritenere, che sia l'autorità procedente a rilasciare, d'ufficio, in prevenzione, la autorizzazione stessa. Pertanto, ove l'imputato non abbia avanzato richiesta d'essere autorizzato ad allontanarsi dal luogo in cui era agli arresti domiciliari o non abbia comunque manifestato volontà di comparire all'udienza, il mancato rilascio della detta autorizzazione non determina nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 22, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)