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Sez. 3, Sentenza n. 10274 del 29/09/1995 (Rv. 494145 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Danno subito da colui che si serve di una cosa - Difetto di costruzione - Individuazione - Criteri - Applicabilità anche anteriormente alla legge n. 224 del 1988.
Stato
decisa il 1995-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494145-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Anche prima della entrata in vigore del d.lgs. 24 maggio 1988 n. 224, che disciplina la responsabilità del produttore con effetto non retroattivo ma secondo criteri anche in precedenza applicabili per la loro coerenza logica con quelli che regolano la responsabilità aquiliana, il danno subito da colui che si serve di una cosa può essere addebitato ad un difetto di costruzione della cosa medesima solo se questa è stata usata secondo la destinazione che il produttore (o il custode) poteva ragionevolmente prevedere e se il comportamento tenuto dall'utente (e dal quale il danno è dipeso) era ragionevolmente prevedibile, a meno che l'utente non fosse stato posto in grado di rappresentarsi che taluni di quei modi di uso andavano in concreto evitati perché si sarebbe potuto determinare una situazione foriera di danno (nella specie, è stata esclusa la responsabilità del produttore per il danno subito da un ragazzo dodicenne che, oscillando in piedi sui braccioli del sediolino di una altalena, si era appoggiato allo snodo superiore di una delle due sbarre di sostegno del sediolino subendo l'amputazione di un dito della mano accidentalmente introdotto nel punto di frizione delle lamiere)

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 224 art. 5, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)