Sez. 2, Sentenza n. 5164 del 03/04/2003 (Rv. 561792 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Danno subito dall'utilizzatore di una cosa - Difetto di costruzione - Rilevanza - Criteri - Applicabilità anche anteriormente alla legge n. 224 del 1988.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
Anche prima della entrata in vigore del D.Lgs. 24 maggio 1988 n. 224, che disciplina la responsabilità del produttore con effetto non retroattivo, ma secondo criteri anche in precedenza applicabili per la loro coerenza logica con quelli che regolano la responsabilità aquiliana, il danno subito da colui che si serve di una cosa poteva essere addebitato ad un difetto di costruzione della cosa medesima ed il costruttore poteva essere chiamato a risponderne, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/05/1988 num. 224 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)