Sez. 3, Sentenza n. 9109 del 29/08/1995 (Rv. 493779 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLTIVATORE | Morte dell'affittuario non coltivatore diretto - Disposizione di cui all'art. 49 legge n. 203 del 1982 - Applicabilità - Esclusione - Disposizione applicabile - Art. 1627 cod. civ..
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLTIVATORE
In tema di contratti agrari, la disposizione dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982 - secondo cui, in caso di morte dell'affittuario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale - trova applicazione solo con riguardo all'erede dell'affittuario coltivatore diretto, in considerazione anche della mancata menzione di detta norma tra quelle che l'art. 23 della legge stessa ritiene applicabili ai contratti d'affitto a conduttore non coltivatore diretto. Pertanto, il caso di morte di affittuario non coltivatore diretto resta disciplinato dall'art. 1627 cod. civ., non abrogato per incompatibilità con le disposizioni della menzionata legge n. 203 del 1982, la quale attribuisce al concedente una mera facoltà di recesso (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito, la quale aveva accertato che l'erede del conduttore non aveva titolo a subentrare nel contratto d'affitto perché, anche a ritenere applicabile l'art. 49 della legge n. 203 del 1982 all'ipotesi di affittuario defunto non coltivatore diretto, non risultava che avesse esercitato e continuasse ad esercitare sul fondo attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore principale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1975).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1627, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)