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Sez. 3, Sentenza n. 6852 del 16/12/1988 (Rv. 461098 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - COLTIVATORE DIRETTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - EREDE DELL'AFFITTUARIO AVENTE LA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO O DI IMPRENDITORE A TITOLO PRINCIPALE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - MORTE DELL'AFFITTUARIO NON COLTIVATORE DIRETTO - ART. 1627 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FACOLTÀ DI RECESSO DEL LOCATORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461098-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - COLTIVATORE DIRETTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - EREDE DELL'AFFITTUARIO AVENTE LA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO O DI IMPRENDITORE A TITOLO PRINCIPALE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - MORTE DELL'AFFITTUARIO NON COLTIVATORE DIRETTO - ART. 1627 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FACOLTÀ DI RECESSO DEL LOCATORE - SUSSISTENZA.*

In tema di rapporti agrari, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982 - secondo cui in caso di morte dell'affittuario il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153 - trova applicazione soltanto con riguardo all'erede dell'affittuario coltivatore diretto, in considerazione anche della mancata menzione di detta norma fra quelle che l'art. 23 della legge ritiene applicabili ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto. Ne consegue che il caso di morte di affittuario non coltivatore resta tuttora disciplinato dall'art. 1627 cod. civ. (non abrogato per incompatibilità con le Disposizioni della citata legge n. 203 del 1982) che attribuisce al concedente una mera facoltà di recesso. (V 1186/84; mass n 433331).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1627, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)