Sez. 1, Sentenza n. 450 del 11/02/1976 (Rv. 379097 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - ALBERGHI - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - ALBERGHI - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE - CONDIZIONI.*
L'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione di opifici industriali, prevista dall'art 30 del RD 14 settembre 1931 n 1175 (tu per la finanza locale) e dall'art 40 del RD 30 aprile 1936 n 1138 (regolamento per la riscossione delle imposte di consumo), spetta anche sui materiali impiegati per le costruzioni, o parti di costruzioni, destinate ad industria alberghiera in modo obiettivo e permanente, cosi da non poter essere utilizzate per uso diverso, se non dopo l'esecuzione di rilevanti opere di trasformazione. (Conf 2463/75, mass n 376357; (Conf 1836/75, mass n 375503).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)