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Sez. 1, Sentenza n. 2929 del 05/07/1977 (Rv. 386478 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - PER OPIFICI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI PER ALBERGHI - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386478-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - PER OPIFICI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI PER ALBERGHI - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE.*

Ai sensi dell'art 30 n 6 del RD 14 settembre 1931 n 1175 (testo unico per la finanza locale), legittimamente integrato dalla norma secondaria contenuta nell'art 40 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo (RD 30 aprile 1936 n 1138), l'esenzione dalla predetta imposta, per i materiali impiegati nella costruzione di 'opifici industrialì, spetta anche con riguardo ai materiali usati nella realizzazione di edifici strutturalmente e permanentemente destinati all'industria alberghiera, si da non poter essere diversamente utilizzati, se non dopo l'esecuzione di rilevanti opere di trasformazione. (Conf 821/76, mass n 379478; (Conf 450/76, mass n 379097).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30 com. 6, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)