diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1131 del 04/05/1966 (Rv. 322271 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - FRAZIONAMENTO DELLA PROVA IN DIVERSI GRADI DEL GIUDIZIO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1966-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322271-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - FRAZIONAMENTO DELLA PROVA IN DIVERSI GRADI DEL GIUDIZIO - DIVIETO.*

La novella del 1950, pur avendo attenuato parzialmente il rigore del divieto dello jus novorum in appello, non ha inteso derogare al principio della unitarieta dell'istruzione circa un determinato punto controverso, per cui non e consentito frazionare l'espletamento di uno stesso mezzo istruttorio nei diversi gradi del giudizio anche al solo fine di rendere possibile, attraverso nuove modalita e circostanze, una diversa valutazione dei fatti gia provati. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)