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Sez. 3, Sentenza n. 765 del 21/03/1970 (Rv. 346051 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - IN GENERE - FRAZIONABILITA TRA PRIMO E SECONDO GRADO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346051-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - IN GENERE - FRAZIONABILITA TRA PRIMO E SECONDO GRADO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*

Non e consentito frazionare l'espletamento della prova testimoniale tra primo e secondo grado del giudizio, anche al solo fine di rendere possibile, attraverso nuove modalita o circostanze, una diversa valutazione dei fatti gia provati. (Conf 1131-66, massima n 322271).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)