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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23289 del 05/10/2017 (Rv. 646756 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Difensore non domiciliato in Roma - Indicazione nel ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria - Notificazione del controricorso presso la la Corte ai sensi dell'art. 366, comma 2, c.p.c., nel testo di cui alla l. n. 183 del 2011 - Validità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646756-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

Nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., come modificato dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi ove l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria, in quanto il comma 2 dello stesso art. 366 c.p.c. richiede, con previsione distinta rispetto a quella relativa alle comunicazioni, che il ricorrente indichi espressamente il proprio indirizzo di posta elettronica ai fini delle notificazioni, precisando che, in mancanza, esse devono essere effettuate in cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)