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Sez. 5, Sentenza n. 29388 del 16/12/2008 (Rv. 606024 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE | Triplice mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale - Sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale - Infrazioni commesse in parte prima dell'entrata in vigore della norma sanzionatoria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606024-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE

La sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale per 15 giorni, prevista dall'art. 12, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 a carico del commerciante che, nell'arco di un quinquennio, ometta per almeno tre volte di rilasciare lo scontrino fiscale, si applica in tutti i casi in cui la terza delle suddette infrazioni sia stata commessa dopo l'entrata in vigore del suddetto d. lgs. 471/97 ed entro cinque anni dalla prima, a nulla rilevando che le due infrazioni precedenti siano state commesse prima dell'entrata in vigore della norma sanzionatoria. Infatti, poiché la condotta illecita è rappresentata dalla triplice infrazione infaquinquennale, l'illecito deve ritenersi consumato al momento della commissione della terza di essa (quando, nella specie, la citata legge era già entrata in vigore), sicché non si verte in una ipotesi di successione di norme sanzionatorie o di applicazione di quella più favorevole.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 12 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)