Sez. 5 - , Ordinanza n. 25281 del 25/10/2017 (Rv. 645979 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Sanzioni della sospensione dall'esercizio dell'attività ovvero della licenza o dell'autorizzazione - Discipline di cui agli artt. 12, del d.lgs. n. 471 del 1997, e 33, del d.l. n. 269 del 2003 - Differenze - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
La sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività ovvero della licenza o dell'autorizzazione cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 (nel testo vigente "ratione temporis") è applicabile, sussistendone i relativi presupposti, anche nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003 (nel testo vigente "ratione temporis"), che ha previsto la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività ovvero della licenza o dell'autorizzazione a carico dei contribuenti non aderenti al concordato preventivo, avendo esse diverse discipline. La prima sanzione, difatti, discende dal provvedimento, non immediatamente esecutivo, emesso dall'Ufficio procedente a seguito di tre distinte violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale definitivamente "accertate", indipendentemente dall’importo dei corrispettivi non documentati; la seconda, che trova applicazione solo con riferimento ai contribuenti che non abbiano aderito al concordato nazionale, discende invece dalla mera "contestazione" di tre violazioni relative alla mancata documentazione di corrispettivi, per importi pari o superiori all'ammontare previsto dal citato art. 33, ed al conseguente provvedimento, immediatamente esecutivo, emesso dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 12 com. 2, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)