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Sez. 2, Sentenza n. 35576 del 13/07/2011 Cc. (dep. 30/09/2011) Rv. 251158 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Controllo sulla qualificazione del fatto - Fatto suscettibile di una pluralità di qualificazioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251158-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Il giudice del patteggiamento, nell'esercizio del potere di controllo sulla qualificazione del fatto, trova il limite degli atti processuali, sicché, ove la diversa qualificazione dipenda da un elemento non univocamente ivi contenuto, non può procedervi, neppure in favore dell'imputato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al fatto che in una sentenza di patteggiamento la condotta fosse stata qualificata come riconducibile alla previsione di cui all'art. 640 bis cod. pen. piuttosto che a quella di cui all'art. 316 ter cod. pen., affermando che la linea di discrimine tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse può essere ravvisata nella mancata inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato dell'induzione in errore del soggetto passivo soltanto se essa emerga dagli atti processuali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)