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Sez. U, Sentenza n. 1611 del 10/05/1969 (Rv. 340541 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE A CONTRIBUTO STATALE - POSIZIONE DEL SOCIO ANTERIORE AL MUTUO INDIVIDUALE - INTERESSE LEGITTIMO - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO SOCIALE - RISPETTIVA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1969-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340541-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE A CONTRIBUTO STATALE - POSIZIONE DEL SOCIO ANTERIORE AL MUTUO INDIVIDUALE - INTERESSE LEGITTIMO - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO SOCIALE - RISPETTIVA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E DEL CONSIGLIO DI STATO.*

Il socio di una cooperativa edilizia a contributo statale, ancorche prenotatario o assegnatario dell'alloggio, sino a quando non sia stipulato il contratto di mutuo individuale, e titolare soltanto di interessi legittimi, i quali possono essere fatti valere dinanzi alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, alla cui cognizione sono devolute tutte le controversie relative alla qualita di socio, alla prenotazione ed assegnazione di alloggi e, comunque, relative al rapporto sociale, salvo il successivo ricorso al consiglio di stato in Sede giurisdizionale. (Conf. 773-68, massima n.332'33 2337-67, massima n.329572 708-67, massima n.326750).*

Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 art. 15, Legge 17/01/1959 num. 2 art. 23, Legge 17/01/1959 num. 2 art. 4, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)