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Sez. 3, Sentenza n. 5006 del 22/04/1997 Ud. (dep. 29/05/1997) Rv. 208285 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Soggetto che provveda allo smantellamento di impianti industriali altrui - Trasportati in un'area in sua dotazione - Ove proceda alla separazione dei vari metalli, al recupero dei residui utilizzabili ed all'accumulo degli scarti - Possibilità di essere definito produttore di rifiuti propri - Esclusione - Ragione - Qualità di semplice detentore di residui di terzi - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208285-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Non può essere considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede allo smantellamento di impianti industriali altrui, trasportati in un'area in sua dotazione, ove procede alla separazione dei vari metalli, al recupero dei residui riutilizzabili ed all'accumulo degli scarti. I rifiuti, infatti, assumono tale carattere fin dal momento in cui vengono dismessi dal titolare dell'impianto predetto, che li conferisce per lo smaltimento. Con riferimento a questi ultimi il soggetto, cui vengono affidati, deve essere qualificato come semplice detentore di residui di terzi, poiché è al momento iniziale della loro origine che bisogna avere riguardo e non a quello successivo della cernita: in tale caso è necessaria l'autorizzazione per l'eliminazione dei suddetti scarti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 lett. B, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)