Sez. 3, Sentenza n. 6222 del 22/05/1997 Ud. (dep. 26/06/1997) Rv. 208686 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuto - Definizione - Smaltimento di rifiuti - Disciplina applicabile - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di smaltimento di rifiuti, la definizione di rifiuto deve essere improntata al criterio oggettivo della "destinazione naturale all'abbandono", non rilevando l'eventuale riutilizzazione né la volontà di disfarsi della sostanza o dell'oggetto, sicché, quando il residuo abbia il suddetto carattere, ogni successiva fase di smaltimento rientra nella disciplina del d.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e, dopo la sua abrogazione, in quella del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22. (Nella specie la S.C. ha ritenuto doversi considerare rifiuti le sostanze tossico-nocive prodotte dall'errata miscelazione di paste polimeriche e depositate, dopo la distribuzione in 113 fusti del peso complessivo di 20 tonnellate, in un magazzino esterno all'azienda, trattandosi di scarti di lavorazione la cui unica ed obiettiva destinazione non poteva essere che l'abbandono, per l'inidoneità sia a soddisfare i bisogni cui erano destinati, considerata l'espulsione dal ciclo produttivo del materiale, stoccato in un sito estraneo allo stabilimento di lavorazione, sia al reimpiego).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)